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Indennità di disoccupazione anche allo straniero che rientra nel proprio Paese

Pubblicato il 11 luglio 2017 DDP PARTNERS

Il diritto alla percezione di un’indennità di disoccupazione, sussiste anche quando il beneficiario si allontana dall’Italia. A precisarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16997, secondo la quale lo spostamento del lavoratore, non determinerebbe la decadenza del diritto. Ciò che rileva è solamente il rifiuto senza giustificato motivo da parte dell’interessato di congrue proposte di lavoro.


Un cittadino straniero, originario del Senegal, percepiva regolarmente l’indennità di disoccupazione. Tale indennizzo, veniva erogato anche durante il periodo in cui questi era rientrato nel suo paese di origine. L’INPS decideva di sottoporre al tribunale competente il caso. I giudici di primo grado confermavano la legittimità della percezione. La decisione era impugnata dall’ente previdenziale ed assistenziale, ma i giudici di appello la confermavano. In particolare, la Corte di Appello appurava la circostanza secondo la quale l’INPS non aveva dato prova, che nel periodo in questione, il beneficiario non si fosse presentato a convocazioni da parte degli uffici competenti; in secondo luogo lo stesso non avesse rifiutato alcuna proposta di lavoro. L’ente previdenziale ricorreva in Cassazione per sostenere l’illegittimità dell’erogazione.


La Corte di Cassazione con sentenza n. 16997, depositata il 10 luglio 2017, ha rigettato il ricorso presentato dall’INPS.

In particolare, i giudici di legittimità chiariscono che il sistema di sicurezza sociale ha una duplice funzione: la prima è di natura sociale, ossia quella di assicurare un sostegno reale o monetario, in presenza di eventi che influiscano negativamente sulla capacità di lavoro; la seconda, prettamente economica, in quanto si prefigge di sostenere la domanda interna rispetto alle flessioni negative, provocate dalla perdita di reddito dei beneficiari in assenza di lavoro; oppure, in via generale di capacità di guadagno. La Corte puntualizza che, la fruizione del beneficio è legata solamente al rispetto delle norme per il controllo della disoccupazione. Per cui, il diritto verrebbe meno nei casi di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente, oppure di una congrua offerta di lavoro.


Nel caso specifico, i giudici della Corte sanciscono la legittimità dell’erogazione dell’indennità al lavoratore, in quanto l’INPS non ha fornito la prova di una sottrazione volontaria del medesimo alle proposte di lavoro.


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