Notizia

Lavoro subordinato anche se svolto fuori dall’azienda

Pubblicato il 12 luglio 2017 DDP PARTNERS

La qualifica di lavoro subordinato, è propria anche di un rapporto che si svolge all’esterno dell’attività di impresa; infatti, a tal fine, il nome che le parti hanno di comune accordo attribuito allo stesso, non è vincolante, è necessario valutare gli elementi fattuali che lo caratterizzano. Ne deriva che, l’interruzione del rapporto, deve essere preceduta dal contraddittorio tra le parti, effettivo e non fittizio.


Un ente, operante nel settore lattiero caseario, decideva di interrompere il rapporto di lavoro con un dipendente, un autotrasportatore addetto alla consegna dei prodotti della società, recedendo dal contratto; l’interruzione avveniva in assenza di contraddittorio, poiché il rapporto era qualificato come autonomo.


Il lavoratore impugnava l’interruzione, chiedendo al tribunale di accertare sia la natura del rapporto, sia l’illegittimità del recesso avvenuto in violazione dell’art 7, comma 3 della legge 300/1970. La richiesta era respinta, ma non veniva confermata in secondo grado. Infatti i giudici di appello ritenevano subordinata la natura, alla luce di elementi caratteristici del rapporto. Inoltre, dichiaravano la nullità del licenziamento intimato attraverso delle lettere di recesso. La società ricorreva quindi in Cassazione.


La Corte di Cassazione con sentenza n. 17160, depositata il 12 luglio 2017, ha rigettato il ricorso presentato dalla società.


In particolare, i giudici di legittimità chiariscono che la natura subordinata del rapporto, può essere desunta dal nome che le parti hanno attribuito al rapporto, ma non è tutto. Infatti, occorre far riferimento agli elementi che in concreto lo caratterizzano. Ad esempio, prosegue la Corte, si tratta del ridotto margine di autonomia del lavoratore, della soggezione al controllo, alla vigilanza e al potere direttivo del datore di lavoro; del vincolo degli orari lavorativi; della sottoposizione al controllo della prestazione da parte dell’ispettore commerciale. In ultimo lo svolgimento delle prestazioni al di fuori della sede aziendale, come nel caso dell’autotrasportare, se avviene in presenza di orari e destinatari delle consegne già prefissati.


In virtù di questo ne deriva l’illegittimità del licenziamento. Infatti secondo la Corte, il mero invio di lettere di contestazione con le quali si richiedevano delle giustificazioni, senza concedere un termine per una concreta difesa, non integra un’ipotesi di contraddittorio.


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 31 marzo 2026
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di febbraio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte...

Scadenza del 31 marzo 2026
Enti non commerciali variazione dati mod. eas

Presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2025, rispetto a quanto già comunicato. Il modello va inviato completo di tutti i dati,...

Scadenza del 31 marzo 2026
Bonus pubblicità 2026

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta (prenotazione), contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / ...

Scadenza del 31 marzo 2026
Enasarco Versamento Firr

 Versamento da parte della casa mandante del FIRR relativo al 2025.