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Tirocini: limiti numerici anche per i curriculari

Pubblicato il 13 luglio 2017 DDP PARTNERS

Il limite numerico di ospitabili presso un datore di lavoro si ritiene applicabile, oltre alla fattispecie del tirocinio extra-curriculare, anche a quella del tirocinio curriculare: è il contenuto di una delle Faq presenti sul sito cliclavoro aggiornate dopo l'accordo tra Stato e Regioni del 25 maggio scorso.


È opportuno ricordare che i tirocini curriculari sono quelli che danno diritto a crediti formativi inclusi nei piani di studio delle Istituzioni scolastiche (Università ad esempio), ovvero quelli previsti nell'ambito di un percorso formale di istruzione o di formazione sebbene non direttamente finalizzati al conseguimento di crediti formativi.


I limiti dettati dalle citate Linee Guida circa i tirocini attivabili sono soggetti a quote di contingentamento: un solo tirocinante nelle unità operative fino a cinque dipendenti a tempo indeterminato, due nelle unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compresi tra sei e venti, un numero di tirocinanti non superiore al dieci per cento (arrotondati all'unità superiore) nelle unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato.


Si escludono dalla base di computo gli apprendisti, mentre si includono nel computo i dipendenti a tempo determinato purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio.

Le Linee prevedono inoltre una specifica premialità, diversamente modulata, a favore delle aziende che assumono i tirocinanti.


È opportuno tuttavia ricordare che tali limiti si applicano, come tutte le Linee Guida, ai soli tirocini extracurriculari (sono esclusi i curriculari, quelli previsti dalle professioni ordinistiche, i tirocini transnazionali e quelli per soggetti extracomunitari: vedi paragrafo 1 delle Linee). Viceversa ai tirocini curriculari si applicano, se non diversamente disposto dalle specifiche legislazioni regionali, gli appositi regolamenti di Ateneo o degli Istituti di formazione, ai quali è demandata altresì la regolamentazione degli aspetti relativi alle convenzioni di tirocinio con le aziende, alla promozione dei tirocini e al loro riconoscimento formativo.


Appare quindi quantomeno opinabile la interpretazione offerta nella Faq ed accennata all'inizio.

Secondo il Ministero, tuttavia, poiché «non esiste ancora una disciplina organica dei tirocini curriculari, si può affermare che questi, per tutti gli aspetti non ancora regolamentati, restino disciplinati dalla normativa regionale in materia». Inoltre, si legge ancora nella Faq, «considerando che il valore e l'efficacia formativa di un tirocinio curriculare dipendono essenzialmente dalla qualità dell'assistenza e del supporto da parte del tutor del soggetto ospitante, appare necessario che il numero massimo di tirocini curriculari attivabili sia collegato al numero di dipendenti presenti nell'unità operativa in cui ha sede il tirocinio».


Pur condividendo alcune di queste argomentazioni, non sembra invece sostenibile la tesi della applicabilità, anche in assenza di specifiche regolamentazioni di Ateneo, dei limiti dettati dalle Linee Guida per i soli tirocini extra-curriculari ad altre tipologie di tirocinio ai fini del contingentamento. Tesi che, peraltro, appare nettamente in contrasto con la previsione delle Linee Guida secondo cui «ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento dei limiti di cui sopra, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari».

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