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Prestazione occasionale: sanzioni differenti secondo la tipologia della violazione

Pubblicato il 24 luglio 2017 DDP PARTNERS

Gli utilizzatori del contratto di prestazione occasionale devono prestare attenzione all’apparato sanzionatorio: su questo punto la circolare Inps 107/2017 ha fornito alcune prime indicazioni (sebbene restino ancora dubbi interpretativi).


Il comma 20 dell’articolo 54 bis, del Dl 50/2017 prevede che, se vengono sforate le soglie economiche complessive che ammettono il ricorso ai voucher (2.500 euro per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile) il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo, il tetto di durata è pari al rapporto tra il ricordato limite di importo e la retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.


Scatta, invece, una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’Inps delle prestazioni da effettuarsi ovvero di una delle esclusioni di cui al comma 14 dell’articolo 54-bis: si tratta dei divieti di ricorrere ai voucher da parte degli utilizzatori che hanno alle dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato; di quello in capo alle imprese del settore agricolo, che hanno fatto ricorso ad attività lavorative rese da soggetti non ricompresi tra quelli ammessi dalla norma; da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi. La sanzione consiste nel pagamento di una somma da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, senza possibilità di applicare la procedura di diffida dell’articolo 13 del Dlgs 124/2004 .


Inoltre, la circolare Inps 107 ha disposto l’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero se l’utilizzatore revoca una prestazione (mediante la piattaforma telematica Inps) che invece risulta effettivamente svolta. In queste situazioni l’Istituto, anche in raccordo con l’Ispettorato nazionale del lavoro, potrà adottare controlli automatici sulle revoche delle comunicazioni di prestazioni inserite in procedura, sulla base di indicatori di rischio calcolati in funzione della frequenza di ricorso alla revoca della dichiarazione da parte dell’utilizzatore.


Non sembrano, almeno in questa prima fase, ravvisabili sanzioni quando l’utilizzatore viola il divieto di utilizzare prestatori che nei sei mesi precedenti la prestazione occasionale erano in forza presso l’utilizzatore con contratto di lavoro subordinato o che avevano intrattenuto una co.co.co. Allo stesso modo non è stata correlata una sanzione per la violazione, da parte del prestatore, del tetto massimo dei 5mila euro riferiti alla totalità degli utilizzatori e il superamento da parte di ciascun utilizzatore, con riguardo alla totalità dei prestatori, della soglia dei 5mila euro complessivi.


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