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Legittimo il licenziamento della cassiera se carica i punti della spesa dei clienti sulla propria carta

Pubblicato il 25 luglio 2017 DDP PARTNERS

Il licenziamento di un dipendente è legittimo, in presenza di un inadempimento notevole degli obblighi contrattuali. Tale requisito è integrato anche dalla mera lesione del vincolo fiduciario, che lega datore di lavoro e dipendente, pur in assenza di gravi danni economici. A precisarlo è la corte di Cassazione con la sentenza n. 18184 depositata il 24 luglio 2017.


Una cassiera di una nota catena di supermercati veniva licenziata poiché aveva accreditato indebitamente sulla propria carta punti l’importo della spesa fatta dai clienti; in questo modo la dipendente aveva accumulato punti equivalenti ad una cospicua somma, spendibile sotto forma di sconto.

Il provvedimento era impugnato presso il tribunale competente, che ne respingeva le doglianze.

La decisione era confermata anche dalla Corte di appello. Secondo i giudici di secondo grado, il licenziamento era legittimo poiché la lavoratrice era perfettamente consapevole di tenere una condotta vietata, così come ampiamente illustrato sia dal regolamento esposto in bacheca, sia dai vari corsi di aggiornamento frequentati. Era evidente la lesione del vincolo fiduciario. La dipendente ricorreva in Cassazione per sostenere l’illegittimità del provvedimento.


La Corte di Cassazione con sentenza n. 18184, depositata il 24 luglio 2017, ha respinto il ricorso presentato dalla lavoratrice.

In particolare, i giudici di legittimità chiariscono che il licenziamento è proporzionato rispetto al fatto contestato. Infatti, tale provvedimento viene adottato in presenza di un inadempimento, che non sia di scarsa importanza.


Nel caso specifico, puntualizza la Corte, la consapevole, reiterata e volontaria trasgressione del regolamento aziendale, mediante l’accumulo continuo dei punti della spesa dei clienti, integra il requisito dell’inadempimento notevole degli obblighi contrattuali. A tal fine, risultano del tutto irrilevanti l’assenza di precedenti rilievi disciplinari a capo della dipendente; la tenuità del fatto desumibile dall’esigua somma di denaro spendibile in sconti; in ultimo dal pentimento manifestato con la restituzione della carta punti non ancora utilizzata.


In sostanza la condotta della cassiera, sebbene in sé non abbia prodotto ingenti danni all’azienda datrice di lavoro, ha determinato, proprio per la peculiarità dell’incarico connotato da un elevato livello di delicatezza delle mansioni, l’irreversibile lesione del vincolo fiduciario. Da qui il rigetto del ricorso.