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Datore di lavoro responsabile anche se il dipendente si infortuna fuori orario

Pubblicato il 08 settembre 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La violazione delle regole inerenti la ripartizione dei turni di lavoro è del tutto irrilevante ai fini delle valutazioni relative al verificarsi di un infortunio sul lavoro. È questo uno dei principi espressi dalla Corte di cassazione (IV sezione penale) con la sentenza 40706/2017, che ha confermato la sentenza di condanna della Corte di appello la quale, a sua volta, aveva ribaltato la sentenza assolutoria del giudice di primo grado.


I fatti si riferiscono a un infortunio sul lavoro occorso a un operaio che, prima ancora dell'inizio del proprio turno di lavoro, si era portato all'interno del capannone aziendale dove, dopo un colloquio con un compagno di lavoro, per motivi non inerenti l'attività lavorativa, era stato inavvertitamente investito dal muletto condotto da quest'ultimo.


Tra i motivi di ricorso, avverso la sentenza di condanna della Corte territoriale, l'imputato aveva enunciato la propria non responsabilità in quanto l'infortunato nella circostanza aveva tenuto un comportamento abnorme, che all'ora in cui si verificò l'incidente non avrebbe dovuto essere presente sul luogo di lavoro e tenne una condotta assolutamente al di fuori della normale prevedibilità.

 

La Cassazione nel motivare la propria sentenza ha stabilito che la condotta dell'infortunato non poteva considerarsi atto abnorme , essendo, invece, assai probabile che qualsiasi lavoratore, anche esperto, ove non venga adeguatamente reso edotto dei rischi specifici di un'area, vi si rechi esponendosi ai pericoli derivanti da errate manovre. Tale informazione non è stata peraltro dimostrata se si considera che il datore di lavoro aveva omesso di procedere ad una corretta valutazione dei rischi specifici, nel settore della viabilità, nonché di apporre in loco idonea segnaletica.


Del resto, prosegue la Corte, il datore di lavoro, titolare della posizione di garanzia, ove abbia negligentemente omesso di attivarsi per impedire l'evento, non può invocare, quale causa di esclusione della colpa, l'errore sulla legittima aspettativa all'assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi all'attività lavorativa.


Ritornando al tema della connessione o meno dell'orario di lavoro con l'evento infortunistico, la sentenza in esame ricollegandosi con quanto enunciato in premessa ha ritenuto che l'osservanza dell'orario o dei turni, ai fini della sicurezza sul lavoro, non ha certamente natura cautelare ma è volta semplicemente ad organizzare l'attività lavorativa nell'azienda.


Pertanto, è stato ritenuto giuridicamente infondato qualunque tentativo di istituire una connessione tra un evento lesivo, come l'infortunio in questione, e la violazione di una regola non cautelare, preordinata al soddisfacimento di esigenze di carattere operativo, completamente esulante dalla prevenzione degli infortuni sul lav


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