Da gennaio per i datori privati viene introdotto in maniera permanente uno sgravio contributivo del 50% per i primi tre anni di contratto a tutele crescenti, con un tetto annuo di 3mila euro. Nel solo 2018 l’incentivo riguarderà l’assunzione a tempo indeterminato di ragazzi under35 che non hanno mai avuto prima rapporti d’impiego stabili, mentre da gennaio 2019 lo sgravio sarà limitato ai giovani under 30.
La legge di Bilancio, che dal 30 ottobre ha iniziato il percorso al Senato, conferma la strategia del governo per rilanciare l’occupazione stabile giovanile che rappresenta una delle principali fasce deboli del mercato del lavoro.
Per beneficiare dell’esonero contributivo l’impresa non deve aver effettuato licenziamenti nella medesima unità produttiva sei mesi prima dell’assunzione del giovane, e non deve licenziare il neo assunto nei sei mesi successivi (o un lavoratore impiegato con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva).
L’incentivo al 50% entro i 3mila euro annui di importo si applica per un periodo massimo di 12 mesi in caso di prosecuzione del contaratto d’apprendistato a tempo indeterminato, e con una durata di 36 mesi in caso di conversione di un contratto a termine (fermo restando il possesso del requisito anagrafico al momento della stabilizzazione).
L’esonero contributivo sarà totale, vale a dire sarà pari al 100%, in tre casi: nelle otto regioni meridionali (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), attraverso la proroga di un anno dell’attuale bonus Sud che si applica anche ai disoccupati over 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. In questo caso al 50% di sgravio della legge di Bilancio 2018 si aggiunge la proroga del bonus Sud della scorsa legge di Bilancio, ragion per cui lo sgravio totale varrà solo per un anno. Veniamo agli altri due casi: il bonus intero di durata triennale (con tetto annuo a 3mila euro) scatta per l’imprenditore al momento della sottoscrizione di un contratto a tutele crescenti a ragazzi che hanno svolto alternanza scuola lavoro per almeno il 30% del totale delle ore previste, o periodi di apprendistato di primo o di terzo livello.
L’esonero contributivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e non è cumulabile con altri esoneri o con la riduzione delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.