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Operazioni inesistenti, prova a carico delle Entrate

Pubblicato il 28 ottobre 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Nell’ipotesi in cui sia contestata l’inesistenza soggettiva dell’operazione, grava sull’amministrazione finanziaria l’onere di provare, anche in via presuntiva, l’interposizione fittizia del cedente, ovvero la frode fiscale realizzata a monte dell’operazione, eventualmente da altri soggetti, nonché la conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario della frode commessa. Spetta, invece, al contribuente che intende esercitare la detrazione dimostrare l’incolpevole affidamento sulla regolarità fiscale ingenerato dalla condotta del cedente. È questo il principio ribadito ieri da due ordinanze n. 25538 e n. 25545 della Cassazione in tema di fatture soggettivamente inesistenti.

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Rottamazione quater

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Iva Stampati fiscali

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Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

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