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Nuovo rapporto di lavoro: novità per la gestione del TFR al fondo di previdenza complementare

Pubblicato il 07 novembre 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con la delibera del 25 ottobre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017, la COVIP ha adottato delle modifiche alla procedura di scelta di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro. In particolare, nel caso in cui il lavoratore riassunto abbia conferito il TFR ad una forma pensionistica complementare e, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione a tale forma, non abbia riscattato integralmente la posizione, il lavoratore ha sei mesi di tempo dalla data di assunzione per individuare la forma pensionistica complementare cui conferire il TFR maturando e l’eventuale percentuale di TFR da destinare.


Qualora gli accordi contrattuali non stabiliscano la percentuale minima di TFR da destinare a previdenza complementare, sarà devoluto:

  • l'intero TFR maturando, per i lavoratori che hanno effettuato la prima iscrizione alla previdenza obbligatoria dopo il 23 aprile 1993;
  • almeno il 50% per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993.

In corrispondenza a quanto sopra, è stato aggiornato anche il modulo per la “Comunicazione in ordine alla forma pensionistica complementare alla quale conferire il trattamento di fine rapporto”.

 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 gennaio 2026
Mod. 730/2026

Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale diretta.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2025 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).