Con la delibera del 25 ottobre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017, la COVIP ha adottato delle modifiche alla procedura di scelta di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro. In particolare, nel caso in cui il lavoratore riassunto abbia conferito il TFR ad una forma pensionistica complementare e, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione a tale forma, non abbia riscattato integralmente la posizione, il lavoratore ha sei mesi di tempo dalla data di assunzione per individuare la forma pensionistica complementare cui conferire il TFR maturando e l’eventuale percentuale di TFR da destinare.
Qualora gli accordi contrattuali non stabiliscano la percentuale minima di TFR da destinare a previdenza complementare, sarà devoluto:
- l'intero TFR maturando, per i lavoratori che hanno effettuato la prima iscrizione alla previdenza obbligatoria dopo il 23 aprile 1993;
- almeno il 50% per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993.
In corrispondenza a quanto sopra, è stato aggiornato anche il modulo per la “Comunicazione in ordine alla forma pensionistica complementare alla quale conferire il trattamento di fine rapporto”.