Sul diritto di stabilimento l’avvocato generale della Corte di Giustizia UE nelle cause riunite C-398/16 e C-399/16 entra nel merito della deducibilità delle spese per interessi passivi. Secondo l’avvocato generale, sotto il profilo della deducibilità degli interessi passivi, una società residente che detiene il controllo di una società non residente verserebbe in una situazione comparabile a quella di una società residente che consolidi una propria controllata residente e, pertanto, una volta esclusa l’esistenza di una causa giustificatrice, la disciplina nazionale che dovesse limitare la deducibilità degli interessi passivi a causa del diverso luogo di residenza della controllata configurerebbe una violazione del diritto di stabilimento. Questi principi si possono estendere ad alcuni regimi fiscali italiani, come la compensabilità intersoggettiva (ex articolo 96, comma 7, Tuir), all’interno del perimetro di consolidamento fiscale (i) degli interessi passivi indeducibili in capo alle società che li hanno sostenuti e (ii) delle eccedenze di ROL conseguite da altre società che abbiano optato per il regime di cui agli articoli 117 e ss., Tuir.