L’incertezza normativa che ha caratterizzato dal 1° luglio scorso l’estensione dello split payment esclude che eventuali errori commessi dai fornitori possano essere sanzionati o modificati a condizione che l’imposta sia stata assolta, ancorché in modo irregolare. Tale copertura opera in relazione ai comportamenti irregolari commessi fino a lunedì 6 novembre 2017, vale a dire fino al giorno precedente l’emanazione della circolare n. 27/E/2017 di ieri. A proposito delle note di variazione la circolare, richiamando e confermando la circolare n. 15/E/2015, ribadisce che in caso di emissione di una nota di variazione in aumento, anche facendo riferimento a una fattura emessa prima del 1° luglio 2017, torna sempre applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti e ragioni di semplificazione rendono utilizzabile la stessa modalità anche nel caso di note di variazione in diminuzione relative a fatture emesse, in regime ordinario, anteriormente al 1° luglio 2017. In materia di sanzioni una precisazione di particolare interesse riguarda la non sanzionabilità del fornitore nel caso in cui lo stesso abbia fatturato non correttamente una cessione di beni e una prestazioni di servizi soggetta a reverse charge, quando tale comportamento sia dovuto a una espressa comunicazione della PA.
Le fatture emesse dietro ricezione di lettera d’intento non soggiacciono al meccanismo dello split payment. I compensi professionali soggetti a ritenuta d’acconto o d’imposta rientrano nello split payment se fatturati dal 1° luglio scorso, sempre che l’Iva sia esigibile a partire da tale data. Pertanto, una fattura legittimamente emessa in via differita il 15 luglio per un servizio individuabile attraverso idonea documentazione (articolo 21, comma 4, lettera a), D.P.R. 633/1972), effettuato (pagato) nel mese di giugno 2017, sconta l’imposta con modalità ordinarie.