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Regime per cassa «bloccato» sulle rimanenze

Pubblicato il 09 novembre 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Le imprese minori invocano un intervento legislativo che risolva la questione delle rimanenze iniziali di merci alla data del 31 dicembre 2016 che in base alla normativa attuale sono deducibili nel 2017 e poi mai più. Il Legislatore ha due modi per risolvere il problema: una prima soluzione è quella di consentire il riporto delle rimanenze nel limite dei ricavi realizzati, fino al loro esaurimento; altra soluzione è il riporto delle perdite fiscali negli anni successivi come avviene per le imprese in contabilità ordinaria. A oggi l’unica alternativa per salvaguardare il costo delle giacenze iniziali al 31 dicembre 2016 e non sciuparle per intero nel periodo di imposta 2017, è l’opzione per la contabilità ordinaria. La deducibilità per intero delle rimanenze nel 2017 genera una serie di effetti negativi forti. Altra questione riguarda la cessazione dell’attività. In quelle evenienza se si procederà con la cessione di azienda si genererà una plusvalenza costituita anche dal corrispettivo delle merci, senza la contropartita del costo delle rimanenze. In assenza di cessione di azienda comunque si verifica la destinazione di beni a finalità estranee all’esercizio di impresa e ciò rappresenta un ricavo; lo prevede l’articolo 85, comma 2, Tuir che opera anche per i soggetti Irpef ai sensi dell’articolo 56 del medesimo provvedimento (circolare n. 11/E/2017 capoverso 4.2 e n. 8/E/2017).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 gennaio 2026
Mod. 730/2026

Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale diretta.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2025 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).