Le imprese minori invocano un intervento legislativo che risolva la questione delle rimanenze iniziali di merci alla data del 31 dicembre 2016 che in base alla normativa attuale sono deducibili nel 2017 e poi mai più. Il Legislatore ha due modi per risolvere il problema: una prima soluzione è quella di consentire il riporto delle rimanenze nel limite dei ricavi realizzati, fino al loro esaurimento; altra soluzione è il riporto delle perdite fiscali negli anni successivi come avviene per le imprese in contabilità ordinaria. A oggi l’unica alternativa per salvaguardare il costo delle giacenze iniziali al 31 dicembre 2016 e non sciuparle per intero nel periodo di imposta 2017, è l’opzione per la contabilità ordinaria. La deducibilità per intero delle rimanenze nel 2017 genera una serie di effetti negativi forti. Altra questione riguarda la cessazione dell’attività. In quelle evenienza se si procederà con la cessione di azienda si genererà una plusvalenza costituita anche dal corrispettivo delle merci, senza la contropartita del costo delle rimanenze. In assenza di cessione di azienda comunque si verifica la destinazione di beni a finalità estranee all’esercizio di impresa e ciò rappresenta un ricavo; lo prevede l’articolo 85, comma 2, Tuir che opera anche per i soggetti Irpef ai sensi dell’articolo 56 del medesimo provvedimento (circolare n. 11/E/2017 capoverso 4.2 e n. 8/E/2017).