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Rottamazione-bis, perché conviene fare subito l’istanza

Pubblicato il 11 novembre 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La rottamazione-bis potrà essere applicata anche per le vecchie cartelle. L’emendamento al D.L. fiscale approvato giovedì scorso dalla Commissione Bilancio del Senato prevede infatti la riapertura della definizione agevolata per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2016. La nuova rottamazione prevede: la riammissione di chi, avendo aderito alla prima rottamazione, con domanda presentata entro il 21 aprile 2017, non ha pagato la prima rata o entrambe le rate scadute nei mesi di luglio e settembre; sarà riammesso solo se, entro il 30 novembre (termine allungato al 7 dicembre 2017), pagherà le rate non pagate, senza altri addebiti; l’applicazione della definizione per i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017; l’accesso alla rottamazione dei contribuenti che non erano stati ammessi perché non in regola con le rate scadute al 31 dicembre 2016, sui piani di rateazione in essere al 24 ottobre 2016. La presentazione dell’istanza sospende i pagamenti degli eventuali versamenti rateali in corso, così come si bloccano le azioni esecutive.

 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 gennaio 2026
Mod. 730/2026

Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale diretta.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2025 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).