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In salvo il residente non iscritto al Vies

Pubblicato il 13 novembre 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’iscrizione al registro Vies è un requisito meramente formale, non indicato dalla Direttiva comunitaria Iva 112/CE tra le condizioni “sostanziali” necessarie per l’applicazione del regime di esenzione (non imponibilità) Iva proprio delle cessioni intracomunitarie. Pertanto, la mancata iscrizione non è un ostacolo per l’applicazione del regime di non imponibilità, fatti salvi i casi di frode. Sono queste le conclusioni raggiunte dalla CTR del Piemonte nella sentenza n. 1077/6/2017, che rappresenta di fatto la prima importante posizione sul tema della mancata iscrizione al Vies del soggetto passivo residente in Italia che effettua cessioni intracomunitarie.

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Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).