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In salvo il residente non iscritto al Vies

Pubblicato il 13 novembre 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’iscrizione al registro Vies è un requisito meramente formale, non indicato dalla Direttiva comunitaria Iva 112/CE tra le condizioni “sostanziali” necessarie per l’applicazione del regime di esenzione (non imponibilità) Iva proprio delle cessioni intracomunitarie. Pertanto, la mancata iscrizione non è un ostacolo per l’applicazione del regime di non imponibilità, fatti salvi i casi di frode. Sono queste le conclusioni raggiunte dalla CTR del Piemonte nella sentenza n. 1077/6/2017, che rappresenta di fatto la prima importante posizione sul tema della mancata iscrizione al Vies del soggetto passivo residente in Italia che effettua cessioni intracomunitarie.

Prossime scadenze

Calendario
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Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).