L’iscrizione al registro Vies è un requisito meramente formale, non indicato dalla Direttiva comunitaria Iva 112/CE tra le condizioni “sostanziali” necessarie per l’applicazione del regime di esenzione (non imponibilità) Iva proprio delle cessioni intracomunitarie. Pertanto, la mancata iscrizione non è un ostacolo per l’applicazione del regime di non imponibilità, fatti salvi i casi di frode. Sono queste le conclusioni raggiunte dalla CTR del Piemonte nella sentenza n. 1077/6/2017, che rappresenta di fatto la prima importante posizione sul tema della mancata iscrizione al Vies del soggetto passivo residente in Italia che effettua cessioni intracomunitarie.