Con il comma 3-bis, il D.L. 148/2017 ha infatti integrato la disciplina del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari, anticipandone in parte gli effetti, con estensione agli investimenti effettuati nel periodo dal 24 giugno 2017 e fino al 31 dicembre 2017, ma solo per la stampa quotidiana e periodica, anche online, escludendo quindi per tale periodo gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, sia analogiche sia digitali. Il valore degli investimenti deve superare almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016 (ossia dal 24 giugno 2016 al 31 dicembre 2016). Il credito è rivolto a imprese e lavoratori autonomi e spetta nella misura: del 75% del valore incrementale per imprese e lavoratori autonomi; del 90% del valore incrementale per piccole e medie imprese, microimprese e startup innovative. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del D.Lgs. 241/1997, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del CdM.