Notizia

La lettera d’intento batte lo split payment

Pubblicato il 20 novembre 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il reverse charge e la non imponibilità Iva, anche da lettera d’intento, hanno la precedenza rispetto allo split payment. Tra inversione contabile e non imponibilità, secondo l’Agenzia delle entrate, non è invece possibile fissare una regola generale di prevalenza. Queste sono le conclusioni cui si può pervenire confrontando l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 27/E/2017 e i precedenti orientamenti. Coerente con la funzione antifrode della disciplina è invece la previsione dell’applicazione prioritaria dello split payment rispetto al regime per cassa (articolo 32-bis, D.L. 83/2012): sia il reverse charge (circolare n. 14/E/2015) che lo split payment (circolare n. 27/E/2017) hanno la precedenza. Nel & 6, circolare n. 27/E/2017 viene poi ricordato che quando il fornitore emette una nota di variazione in diminuzione che si riferisce a fatture emesse prima dell’entrata in vigore dello split payment, alla stessa si applicano le regole ordinarie. Nell’ipotesi di variazione di una fattura originaria non imponibile a fronte del ricevimento della lettera d’intento, la nota di variazione dovrebbe recare il titolo di non imponibilità.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).