Tra le operazioni che possono creare qualche dubbio sulla disciplina del bonus superammortamenti alcune riguardano l’acquisto del bene tramite leasing, e in modo particolare cosa accade quando la scelta del leasing avviene dopo che il bene sia già stato acquisito tramite normale contratto di compravendita. Il punto è stato esaminato dalla circolare n. 4/E/2017, § 5.4, in cui si afferma che a differenza di una cessione a un soggetto terzo, la cessione alla società di leasing non comporta la cessazione della agevolazione, la quale continua a essere fruita secondo la procedura originaria, cioè calcolata sulla quota di ammortamento che, a questo punto, diviene figurativa. In questa operazione occorre anche considerare la fiscalità della plusvalenza che si può creare per effetto della cessione del bene quando il valore di mercato (e di cessione) dello stesso è superiore al valore fiscalmente riconosciuto. Va segnalato che, almeno per i soggetti Oic e Ias adopter, il nodo si è sciolto con la risoluzione n. 77/E/2017 il dubbio su come tassare la plusvalenza, (se in un massimo di 5 rate ex articolo 86, Tuir oppure in base all’imputazione del provento nel conto economico), posto che l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto la validità fiscale della quota di plusvalenza imputata a Conto economico in forza del principio di derivazione rafforzata.