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Diritto di voto solo con assemblea o delibera separata

Pubblicato il 20 novembre 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Uno degli argomenti di maggior rilievo in tema di strumenti finanziari partecipativi è quello dei diritti di voto attribuito ai titolari degli Sfp. Al proposito, secondo l’articolo 2351, comma 5, cod. civ., gli strumenti finanziari «possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati». Come si interpreta dunque questa espressione normativa? Secondo la nuova massima n. 167 del Consiglio notarile di Milano, il diritto di voto su argomenti «specificamente indicati», che può essere attribuito agli strumenti finanziari partecipativi, non può dare luogo a un’unica deliberazione formata con il conteggio indifferenziato, e riferito a un’unica base di calcolo, delle presenze e dei voti degli azionisti e dei titolari di strumenti finanziari partecipativi.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).