Uno degli argomenti di maggior rilievo in tema di strumenti finanziari partecipativi è quello dei diritti di voto attribuito ai titolari degli Sfp. Al proposito, secondo l’articolo 2351, comma 5, cod. civ., gli strumenti finanziari «possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati». Come si interpreta dunque questa espressione normativa? Secondo la nuova massima n. 167 del Consiglio notarile di Milano, il diritto di voto su argomenti «specificamente indicati», che può essere attribuito agli strumenti finanziari partecipativi, non può dare luogo a un’unica deliberazione formata con il conteggio indifferenziato, e riferito a un’unica base di calcolo, delle presenze e dei voti degli azionisti e dei titolari di strumenti finanziari partecipativi.