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Diritto di voto solo con assemblea o delibera separata

Pubblicato il 20 novembre 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Uno degli argomenti di maggior rilievo in tema di strumenti finanziari partecipativi è quello dei diritti di voto attribuito ai titolari degli Sfp. Al proposito, secondo l’articolo 2351, comma 5, cod. civ., gli strumenti finanziari «possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati». Come si interpreta dunque questa espressione normativa? Secondo la nuova massima n. 167 del Consiglio notarile di Milano, il diritto di voto su argomenti «specificamente indicati», che può essere attribuito agli strumenti finanziari partecipativi, non può dare luogo a un’unica deliberazione formata con il conteggio indifferenziato, e riferito a un’unica base di calcolo, delle presenze e dei voti degli azionisti e dei titolari di strumenti finanziari partecipativi.

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Calendario
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Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

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Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).