La quota variabile della tariffa Tari va applicata una tantum su abitazioni e pertinenze. È illegittima la sua duplicazione, poiché ex lege la parte variabile della tassa deve essere rapportata alla quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza domestica. Dunque, una volta determinata va spalmata anche su garage e cantine e non ricalcolata su questi immobili autonomamente. Il Mef, in sede di risposta a un'interrogazione parlamentare, ha chiarito la questione e ha fatto emergere gli errori di calcolo commessi dai comuni a danno dei contribuenti, aprendo la strada ai rimborsi e a un eventuale contenzioso su tutto il territorio nazionale. La parte variabile della tariffa Tari va calcolata solo una volta per l'intera superficie dell'utenza domestica.