Con l’avvicinarsi della fine dell’anno gli operatori nazionali guardano con sempre maggiore preoccupazione al problema della detraibilità dell’imposta relativa ad acquisti effettuati nel 2017 a San Marino, per i quali riceveranno la fattura da parte dei fornitori sammarinesi successivamente al 15 gennaio 2018. Il decreto che regola la disciplina Iva negli scambi di beni tra i 2 Stati – decreto ministeriale 24 dicembre 1993, prevede che l’acquirente nazionale per effettuare la liquidazione dell’imposta debba essere in materiale possesso della fattura originale munita dei visti dell’ufficio tributario di San Marino. Per come sono formulati oggi gli articoli 19 – detrazione - e 25 – registrazione degli acquisti - della legge Iva, D.P.R. 633/1972, sembrerebbe che non sia possibile la detrazione per questo tipo di fatture se ricevute oltre termine del 15 gennaio 2018, data stabilita per effettuare la liquidazione dell’ultimo mese/trimestre 2017. La detrazione dovrebbe dunque essere posticipata nella dichiarazione Iva per l’anno 2017 da presentare entro il 30 aprile 2018. Evidentemente una soluzione che preveda l’indetraibilità già a partire dal momento in cui l’acquirente nazionale riceve la fattura non può essere accettata, poiché determina gravi discriminazioni per gli operatori sammarinesi in stridente contrasto con gli accordi tra i 2 Stati in tema di scambi commerciali.