Il socio lavoratore di una cooperativa che viene escluso dal rapporto associativo e licenziato per i medesimi fatti ha l’onere di impugnare la delibera di esclusione, se intende ottenere la reintegrazione sul posto di lavoro; ciò in quanto il rapporto di lavoro non può essere ricostituito se si è estinto in maniera definitiva quello associativo. La mancata impugnazione della delibera di esclusione, tuttavia, non impedisce al lavoratore di chiedere un risarcimento del danno, in caso di illegittimità del recesso, il cui importo può variare tra 2,5 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione. La Cassazione a Sezioni Unite (27436/17, depositata ieri) risolve, con questo principio di diritto, il contrasto interpretativo esistente sul tema dei rapporti tra la delibera di esclusione del socio lavoratore di cooperativa e il licenziamento dello stesso.