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Bilanci con più margini di autonomia

Pubblicato il 23 novembre 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Prevalenza della sostanza economica sulla forma in bilancio alla ricerca di un perimetro certo. I possibili fatti gestionali interessati potrebbero risultare più numerosi di quelli sin qui considerati e la bozza dell’Oic 11 in revisione aggiunge un ulteriore elemento di discussione. Pertanto risultano incerti gli effetti fiscali. Il punto fermo da cui partire è che l’Oic ha fornito un elenco delle fattispecie nelle quali si declina in concreto il principio sancito dall’articolo 2423-bis, cod. civ.. In alcuni casi si tratta di fattispecie regolate dal codice civile, in altri casi è stato lo stesso Organismo di contabilità a meglio declinare il principio, anche al di fuori delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015. Finora la tesi maggioritaria attribuisce all’Oic il “potere” esclusivo di declinare la prevalenza della sostanza sulla forma. Una diversa tesi è quella secondo la quale il principio di rappresentazione sostanziale, proprio in quanto postulato generale di bilancio, andrebbe ricercato anche attraverso soluzioni contabili non direttamente elencate dall’Oic, ricorrendo, ad esempio, agli standard internazionali. Una tesi “intermedia”, più flessibile, è quella secondo cui ciascun redattore del bilancio è chiamato “autonomamente” a una rappresentazione delle singole fattispecie che rispecchi i criteri più aderenti alla sostanza economica dell’evento, laddove la fattispecie non sia compiutamente disciplinata né dal Codice né dagli Oic. In questo contesto, si innesta la bozza del principio Oic 11 in consultazione. Dal punto di vista fiscale, il D.L. 244/2016 ha introdotto la facoltà di emanare nuove previsioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile Ires e Irap entro 150 giorni dalla emanazione/aggiornamento di un Principio contabile da parte dell’Oic (endorsement fiscale).

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