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Danno biologico risarcito anche dal datore di lavoro

Pubblicato il 22 novembre 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Nei casi di liquidazione del danno biologico cosiddetto “differenziale”, dovuto in seguito ad un infortunio sul lavoro e di cui è chiamato a rispondere il datore di lavoro, il calcolo del dovuto va operato per poste omogenee, ossia detraendo dalla rendita costituita dall’Inail a favore del lavoratore solo il valore della quota della stessa destinata a ristorare il danno biologico, con esclusione della quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato, destinata invece all’indennizzo del danno patrimoniale. Il principio è stato ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 27669/17, depositata ieri.


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Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).