Nei casi di liquidazione del danno biologico cosiddetto “differenziale”, dovuto in seguito ad un infortunio sul lavoro e di cui è chiamato a rispondere il datore di lavoro, il calcolo del dovuto va operato per poste omogenee, ossia detraendo dalla rendita costituita dall’Inail a favore del lavoratore solo il valore della quota della stessa destinata a ristorare il danno biologico, con esclusione della quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato, destinata invece all’indennizzo del danno patrimoniale. Il principio è stato ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 27669/17, depositata ieri.