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Ordinanza-ingiunzione e sanzioni amministrative: come gestire la responsabilità solidale

Pubblicato il 23 novembre 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota del 20 novembre 2017, protocollo n. 10174, è intervenuto in materia di sanzioni amministrative, commentando la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 22082 del 22 settembre 2017. L’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale e, pertanto, non viene meno nell’ipotesi in cui quest'ultima si estingua per mancata tempestiva notificazione, con l’ulteriore conseguenza che l’obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l’azione di regresso per l’intero verso l’autore della violazione, il quale non può eccepire, all’interno di tale ultimo rapporto, che è invece di sola rilevanza privatistica, l’estinzione del suo obbligo verso l'Amministrazione.


L’Ispettorato analizza dettagliatamente i casi in cui l’obbligazione solidale non viene travolta dall’eventuale estinzione dell’obbligazione “principale”.

Mancato perfezionamento della notifica - in caso di mancato perfezionamento della procedura di notificazione del verbale unico e/o dell’ordinanza nei confronti del trasgressore.


Ne deriva che:

- se il vizio di notifica nei confronti del trasgressore riguarda il verbale, l’ufficio legale e del contenzioso procederà all’emanazione dell’ordinanza ingiunzione nei confronti esclusivamente dell’obbligato solidale;

- se l’ordinanza è stata comunque emessa nei confronti di entrambi i soggetti, si provvederà all’annullamento in autotutela di quella emessa a carico del trasgressore con conseguente successiva iscrizione a ruolo del titolo riguardante l’obbligato solidale.


È evidentemente sempre possibile riemettere, nel rispetto del termine di prescrizione, l’ordinanza-ingiunzione nei confronti del trasgressore.

Mancata o erronea identificazione del trasgressore - Nel caso in cui non sia stato possibile identificare il trasgressore, si può procedere con la notifica dell’ordinanza ingiunzione nei confronti del solo obbligato in solido che sia stato, invece, correttamente individuato. Nel caso in cui il trasgressore sia deceduto, la responsabilità solidale viene meno in ragione del principio di non trasmissibilità dell’obbligo.


L’Ispettorato ritiene dunque opportuno, per sancire l’autonomia dei due rapporti obbligatori oltre che per consentire un più agevole esercizio dell’autotutela, che gli Uffici legali identifichino l’ordinanza ingiunzione destinata all’obbligato in solido con una numerazione distinta rispetto a quella utilizzata per l’ordinanza a carico del trasgressore.

 

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