Condecreto interministeriale 10 novembre 2017, sottoscritto dal ministero delLavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il ministero dell'Economia edelle Finanze sono stati definiti settori e professioni, caratterizzati da untasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità mediauomo-donna, su base Istat con annualità di riferimento 2016.
L'articolo2 comma 4 lettera f) del regolamento Ue 651/2014 - che ha sostituito l'articolo2 punto 18 lettera e) del regolamento Ce 800/2008 - ricomprende nella nozionedi «lavoratore svantaggiato» chiunque sia occupato in professioni o settori«caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 %la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membrointeressato, se il lavoratore interessato appartiene al generesottorappresentato».
L'agevolazionecontributiva I commi 8 e 9 dell'articolo 4 della legge Fornero prevedono che, inrelazione alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013,
-con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche insomministrazione,
-di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltredodici mesi,
siaconcessa per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50% dei contributi acarico del datore di lavoro. Se il contratto è trasformato a tempoindeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimomese dalla data della assunzione. Infine, qualora l'assunzione sia effettuatacon contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributispetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.
Allaluce della nozione di lavoratore svantaggiato sopra indicata, identicaagevolazione è concessa anche in relazione alle assunzioni di
-donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almenosei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito deifondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, comma4 lettera f) del regolamento 651/2014, annualmente individuate,
-nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di unimpiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
Ildecreto interministeriale propone quindi nell'allegato A i settoricaratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% ladisparità media uomo-donna, mentre nell'allegato B lo stesso indice è riferitoalle professioni. La norma va dunque utilizzata per la definizione dilavoratrice svantaggiata, da ricondurre alla possibilità di beneficiare delleagevolazioni sopra indicate nel corso dell'anno 2018.