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Vecchi voucher: utilizzo entro l’anno o rimborso entro il 31 marzo 2018

Pubblicato il 29 novembre 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’INPS, con il messaggio n. 4752 del 2017, torna a ribadire che i voucher acquistati prima dell’abrogazione della vecchia disciplina regolata dal Jobs Act dovranno essere utilizzati per prestazioni che si svolgeranno improrogabilmente entro il 31 dicembre 2017. In caso di mancato utilizzo, il relativo rimborso dovrà essere richiesto entro il 31 marzo 2018.


Con il messaggio n.4752 del 28 novembre 2017, l’INPS torna ad occuparsi dell’utilizzo, durante il periodo transitorio che termina il prossimo 31 dicembre, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti prima dell’abrogazione della relativa disciplina.


L'utilizzo di tali buoni deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme del Jobs Act abrogate ma esclusivamente per prestazioni il cui svolgimento avrà luogo entro il 31 dicembre 2017. Le relative prestazioni dovranno essere consuntivate dal committente improrogabilmente entro la data del 15 gennaio 2018.


Dal 16 gennaio 2018 sarà inibito l’accesso alla procedura internet dedicata al lavoro accessorio.

 

I rimborsi delle somme versate entro la data del 17 marzo 2017, e non utilizzate dal committente alla data del 31 dicembre 2017, potranno essere richiesti mediante modello Sc52 entro la data del 31 marzo 2018.


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).