Anche i beni consegnati e interconnessi nel 2017 ma periziati nel 2018 possono fruire dell’iperammortamento. Sembra questa la conclusione cui si giunge esaminando la disciplina dell’agevolazione e la prassi, anche se la circolare n. 4/E/2017 lascia margini di interpretazione circa il periodo d’imposta di decorrenza, soprattutto alla luce degli adempimenti a cui debbono ottemperare le imprese. Infatti, da un lato la circolare, a più riprese, dispone che la maggiorazione del 150% del costo ai fini della deduzione degli ammortamenti o dei canoni di leasing è fruibile a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione del bene al sistema aziendale. Dall’altro lato, invece, relativamente agli obblighi a cui sono tenute le aziende, è previsto che le imprese conservino una dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero (per i beni di costo unitario oltre 500.000 euro) una perizia tecnica giurata o un attestato di conformità, dalle quali si evinca che il bene sia annoverato tra quelli agevolabili e che risulti interconnesso al sistema aziendale.