La limitata possibilità di deduzione dei costi relativi alle autovetture aziendali, ridotta dal 40% al 20% dal 1° gennaio 2013 per le auto che, seppur usate solo per motivi aziendali, non sono quelle «essenziali» per esercitare l’attività, sta portando molte imprese a preferire l’intestazione delle autovetture direttamente agli amministratori, per le società di capitali, agli accomandatari per le Sas o ai soci per le Snc. In questa maniera, il costo sostenuto dall’impresa per il rimborso al proprietario dell’auto delle spese per i chilometri percorsi durante la trasferta aziendale è deducibile ai fini Ires o Irpef in capo all’impresa (nel limite delle tariffe Aci), mentre il rimborso non viene tassato in capo al percettore (senza partita Iva). Per le autovetture intestate all’impresa, invece, la deduzione è del 100% solo per quelle senza le “quali l’attività stessa non può essere esercitata”, è del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo (aziendale e personale) al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta (ma in questo caso, scatta la tassazione in busta paga del fringe benefit, in base all’articolo 164, comma 1, lettera b-bis, Tuir) ed è del 50% per le autovetture dei minimi. Per i forfettari, infine, il reddito tassato al 15% (5% per le nuove attività) è pari a una percentuale (che varia a seconda del tipo di attività esercitata) dei relativi ricavi o compensi incassati, a prescindere dal costo dell’eventuale autovettura intestata alla partita Iva, il quale però rileva al 50% ai fini del controllo del non superamento dei 20.000 euro dei beni strumentali acquisiti.