Per i beni di costo inferiore a 516,46 euro, non dedotti integralmente nell'esercizio ma ammortizzati, la maggiorazione pari al 40%, spettante a titolo di super ammortamento, non può essere dedotta interamente nell’esercizio di acquisizione, ma deve essere spalmata negli esercizi, tenendo conto dei coefficienti di ammortamento fiscali. L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 145/E di ieri, ha fornito chiarimenti sulla disciplina del super ammortamento, di cui ai commi da 91 a 94, articolo 1, L. 208/2015, replicati con il comma 8, articolo 1, L. 232/2016, con particolare riferimento alla presenza dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro.