Le modifiche alla rilevazione contabile delle azioni proprie hanno effetto immediato anche sotto l’aspetto fiscale, in questo caso rappresentato solo dall’Ires, dal momento che eventuali plus e minusvalenze sono irrilevanti ai fini Irap per tutte le imprese non finanziarie. Il Legislatore si è mosso in parallelo con quanto a suo tempo previsto per i soggetti Ias (circolare n. 7/E/2011), per cui eventuali differenze emergenti, ad esempio, in sede di rivendita delle azioni proprie sul mercato determinano mutamenti patrimoniali e non influenzano né il risultato economico di esercizio né, di conseguenza, il reddito imponibile. Restano due problemi da risolvere in via interpretativa. Il primo riguarda le azioni proprie già detenute al momento del passaggio ai “nuovi Oic” (generalmente al 1° gennaio 2016), nei confronti delle quali occorre valutare l’eventuale applicabilità del regime transitorio di cui al comma 5, articolo 13-bis, D.L. 244/2016. L’altro problema riguarda le microimprese, ad esempio in veste di holding, le quali sono soggette alle novità contabili ma senza la derivazione fiscale, con la conseguenza che per esse restano applicabili le norme del Tuir, con i conseguenti problemi, operativi (quadro RV per gestire il doppio binario) e interpretativi (qualificazione ai fini Pex o requisiti per la rateizzazione delle plusvalenze). Infine, sempre secondo Assonime, la nuova disciplina contabile e fiscale dell’operazione dovrebbe determinare la disapplicazione del comma 1, articolo 177, Tuir (scambio di partecipazioni tramite permuta) a favore del comma 2 (scambio tramite conferimento).