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Sarà applicata l’aliquota del Paese di destinazione

Pubblicato il 28 novembre 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il superamento del regime transitorio delle operazioni intracomunitarie è oramai vicino. La Commissione europea ha pubblicato il 4 ottobre 2017 la prima parte delle proposte di modifica dell’attuale sistema normativo retto dalla Direttiva 2006/112/CE, che verrà completato nella primavera 2018. Con questa prima fase, la Commissione interviene con 3 documenti, indirizzati alla modifica della Direttiva Iva in tema di operazioni intraunionali, e all’integrazione dei Regolamenti UE 282/2011 e 904/2010. Il primo documento (Com 569) introduce il nuovo articolo 402 della Direttiva Iva e fissa la tassazione delle operazioni nel luogo di destinazione, cioè, di consumo, dei beni e dei servizi. Il documento Com 568 interviene in modifica del Regolamento UE 282/2011. È di particolare interesse il contenuto del nuovo articolo 45-bis del Regolamento, che interviene sul tema dell’onere della prova nelle cessioni transfrontaliere. La proposta introduce una presunzione a favore dell’operatore economico, fondata su 8 elementi di prova, da applicarsi in relazione allo status di soggetto passivo certificato del cessionario e alle modalità di trasporto dei beni, cioè, a cura del mittente ovvero del destinatario. Infine, il documento Com 567 interviene in modifica del Regolamento UE 904/2010 sulla cooperazione fra gli Stati membri. È questa la vera chiave di volta del sistema definitivo dell’Iva.

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Scadenza del 15 maggio 2026
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Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

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