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Sarà applicata l’aliquota del Paese di destinazione

Pubblicato il 28 novembre 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il superamento del regime transitorio delle operazioni intracomunitarie è oramai vicino. La Commissione europea ha pubblicato il 4 ottobre 2017 la prima parte delle proposte di modifica dell’attuale sistema normativo retto dalla Direttiva 2006/112/CE, che verrà completato nella primavera 2018. Con questa prima fase, la Commissione interviene con 3 documenti, indirizzati alla modifica della Direttiva Iva in tema di operazioni intraunionali, e all’integrazione dei Regolamenti UE 282/2011 e 904/2010. Il primo documento (Com 569) introduce il nuovo articolo 402 della Direttiva Iva e fissa la tassazione delle operazioni nel luogo di destinazione, cioè, di consumo, dei beni e dei servizi. Il documento Com 568 interviene in modifica del Regolamento UE 282/2011. È di particolare interesse il contenuto del nuovo articolo 45-bis del Regolamento, che interviene sul tema dell’onere della prova nelle cessioni transfrontaliere. La proposta introduce una presunzione a favore dell’operatore economico, fondata su 8 elementi di prova, da applicarsi in relazione allo status di soggetto passivo certificato del cessionario e alle modalità di trasporto dei beni, cioè, a cura del mittente ovvero del destinatario. Infine, il documento Com 567 interviene in modifica del Regolamento UE 904/2010 sulla cooperazione fra gli Stati membri. È questa la vera chiave di volta del sistema definitivo dell’Iva.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 27 luglio 2026
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili e trimestrali

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugno (soggetti mensili) / secondo trimestre (sogg...

Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. redditi 2026 Persone fisiche Soggetti che non beneficiano della proroga

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);IRPEF (saldo 2...

Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. redditi 2026 Società di persone Soggetti che non beneficiano della proroga

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%,relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);imposta sostitu...

Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. redditi 2026 Società di capitali ed enti non commerciali Soggetti che non beneficiano della proroga

Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (compresi i soggetti che hanno differito l’approvazione del bilancio entro 180 gg. e ch...