Le principali norme di comportamento Aidc in tema di operazioni straordinarie d’impresa sono state ispirate dalla necessità di ripristinare consolidati orientamenti interpretativi, messi in dubbio da episodici pronunciamenti ufficiali. La norma 148, ad esempio, non fa che ribadire come in caso di cessione di un’azienda, i fondi per rischi e oneri “tassati” (cioè formati con accantonamenti non dedotti dal reddito imponibile) relativi all’azienda ceduta devono considerarsi estinti presso il cedente, il quale avrà il diritto di effettuare una variazione in diminuzione del reddito imponibile per recuperare la variazione in aumento fatta in occasione dell’accantonamento. Il cessionario, nell’allocare il prezzo d’acquisto sugli elementi attivi e passivi dell’azienda acquistata, potrà o meno decidere di ripristinarli, anche in misura diversa; in tal caso saranno considerati come una passività anche fiscalmente, e quindi non potranno essere fonte di future variazioni in diminuzione. Anche la norma 181 ribadisce un principio noto: l’avviamento è una “qualità” dell’azienda. Quindi, se una soggetto acquista un’azienda pagando un avviamento e prima che questo sia totalmente ammortizzato rivende l’azienda, la quota di avviamento che non è stata ancora fiscalmente ammortizzata concorre a formare il costo fiscale dell’azienda da dedurre dal corrispettivo di cessione.