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Avviamento inscindibile dall' azienda

Pubblicato il 28 novembre 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Le principali norme di comportamento Aidc in tema di operazioni straordinarie d’impresa sono state ispirate dalla necessità di ripristinare consolidati orientamenti interpretativi, messi in dubbio da episodici pronunciamenti ufficiali. La norma 148, ad esempio, non fa che ribadire come in caso di cessione di un’azienda, i fondi per rischi e oneri “tassati” (cioè formati con accantonamenti non dedotti dal reddito imponibile) relativi all’azienda ceduta devono considerarsi estinti presso il cedente, il quale avrà il diritto di effettuare una variazione in diminuzione del reddito imponibile per recuperare la variazione in aumento fatta in occasione dell’accantonamento. Il cessionario, nell’allocare il prezzo d’acquisto sugli elementi attivi e passivi dell’azienda acquistata, potrà o meno decidere di ripristinarli, anche in misura diversa; in tal caso saranno considerati come una passività anche fiscalmente, e quindi non potranno essere fonte di future variazioni in diminuzione. Anche la norma 181 ribadisce un principio noto: l’avviamento è una “qualità” dell’azienda. Quindi, se una soggetto acquista un’azienda pagando un avviamento e prima che questo sia totalmente ammortizzato rivende l’azienda, la quota di avviamento che non è stata ancora fiscalmente ammortizzata concorre a formare il costo fiscale dell’azienda da dedurre dal corrispettivo di cessione.

Prossime scadenze

Calendario
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Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).