Entro due anni dalla data del versamento errato o dalla data in cui si verifica il presupposto per ottenere il rimborso, il contribuente potrà presentare istanza per ottenere la restituzione di Iva versata in eccedenza rispetto a quanto dovuto. La restituzione resta esclusa, però, in presenza di versamenti eseguiti nell'ambito di frodi fiscali. Questi i contenuti dell'articolo 8 della Legge europea 2017, L. 167/2017, apparsa ieri sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 e in vigore dal 12 dicembre prossimo.