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Apprendisti con formazione una tantum

Pubblicato il 01 dicembre 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La formazione di base e trasversale, prevista a favore degli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, non è necessaria quando i lavoratori, in ragione di pregresse esperienze lavorative, hanno già acquisito le nozioni di base. Lo ha precisato il ministero del Lavoro nella risposta a interpello numero 5/2017 pubblicata ieri.


I tecnici ministeriali sono stati sollecitati a intervenire sull’argomento da un quesito inoltrato dal consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro. Invero, questi ultimi hanno chiesto di conoscere la posizione del ministero in ordine all’obbligatorietà per il datore di lavoro di realizzare la formazione trasversale e di base, con riferimento all’assunzione in apprendistato professionalizzante di lavoratori (con più di 29 anni) percettori dell’indennità di mobilità ovvero beneficiari di un trattamento di disoccupazione.


Il dicastero nella risposta, allacciandosi alla normativa di riferimento - vale a dire all’articolo 44 , comma 3, del Dlgs 81/2015 – ha ricordato che le linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante hanno specificato che tale tipo di formazione deve riguardare una serie di competenze di carattere generale, non necessariamente collegate alle mansioni svolte dal lavoratore. Si tratta di conoscenze riguardanti l’adozione di comportamenti sicuri, l’organizzazione e la qualità aziendale, la capacità relazionale e comunicazionale, le competenze digitali, sociali e civiche, nonché alcuni elementi primari della professione.


Inoltre il ministero ha specificato che la formazione di base è ridondante per coloro che hanno già acquisito tali nozioni in ragione di pregresse esperienze lavorative.


Ricordiamo che nel contratto di apprendistato professionalizzante il datore di lavoro ha la responsabilità della formazione di mestiere. Quest’ultima deve essere integrata, in funzione delle risorse stanziate allo scopo da Regioni e Province autonome, dall’offerta formativa pubblica riguardante le conoscenze trasversali.


La legge stabilisce anche che questa formazione debba svolgersi per 120 ore, spalmabili in un triennio. In alcuni casi, come per esempio in Lombardia, si prevede una riduzione della durata a 80 ore per i diplomati e a 40 ore per i laureati.


La posizione ministeriale si estende anche ad altre tipologie di soggetti, comunque assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Si pensi a un lavoratore che ha concluso un rapporto di apprendistato, acquisendo la formazione di base e trasversale senza essere stato mantenuto in servizio. Le sue conoscenze possono essere ritenute soddisfacenti dal successivo datore di lavoro che lo assuma con un nuovo contatto di apprendistato, con mansioni sostanzialmente diverse. In tale circostanza egli può essere esonerato dall’obbligo formativo basilare, in quanto il lavoratore possiede già il know-how richiesto.


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