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Maxi ammortamento e beni di costo non superiore a € 516,46

Pubblicato il 04 dicembre 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Come noto, a favore delle imprese / lavoratori autonomi la Finanziaria 2016 ha previsto il riconoscimento della maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi (c.d. maxi ammortamento).

Tale beneficio, prorogato con alcune modifiche dalla Finanziaria 2017, è applicabile agli investimenti:

- effettuati nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2017. Si rammenta che la proroga per il periodo 1.1 –31.12.2017 non opera per i veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, TUIR ossia veicoli non utilizzati esclusivamente come strumentali / adibiti a uso pubblico e veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;

- effettuati entro il 30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017:

a)  sia accettato dal venditore il relativo ordine;

b)  siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il maxi ammortamento è determinato applicando al costo maggiorato del bene il coefficiente di ammortamento di cui al DM 31.12.88.

Per le imprese, come confermato dall’Agenzia nelle Circolari 26.5.2016, n. 23/E e 30.3.2017, n. 4/E, ai fini della maggiorazione il coefficiente è ridotto alla metà per il primo anno.

La maggiorazione spetta anche per i beni di costo unitario non superiore a € 516,46 con riguardo ai quali, recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti con la Risoluzione 24.11.2017, n. 145/E.

Per detti beni è possibile la deduzione integrale del relativo costo nell’esercizio di sostenimento ovvero la ripartizione in più esercizi tramite le quote di ammortamento.

1.  Deducibilità integrale: Per i beni di costo unitario non superiore a € 516,46, l’art. 102, comma 5, TUIR consente la deducibilità dell’intero costo del bene nell’esercizio in cui la spesa è sostenuta. Ciò è riconosciuto, secondo quanto precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 23/E, anche se, per effetto della maggiorazione del 40%, sia superato il limite di € 516,46;

2.  Deducibilità tramite ammortamento: Qualora il costo del bene venga ammortizzato, applicando i coefficienti di cui al citato DM 31.12.88, come precisato dall’Agenzia nella Risoluzione n. 145/E in esame la maggiorazione del 40% non può essere fruita integralmente nell’esercizio di sostenimento della spesa.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40...

Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...