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Maxi ammortamento e beni di costo non superiore a € 516,46

Pubblicato il 04 dicembre 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Come noto, a favore delle imprese / lavoratori autonomi la Finanziaria 2016 ha previsto il riconoscimento della maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi (c.d. maxi ammortamento).

Tale beneficio, prorogato con alcune modifiche dalla Finanziaria 2017, è applicabile agli investimenti:

- effettuati nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2017. Si rammenta che la proroga per il periodo 1.1 –31.12.2017 non opera per i veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, TUIR ossia veicoli non utilizzati esclusivamente come strumentali / adibiti a uso pubblico e veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;

- effettuati entro il 30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017:

a)  sia accettato dal venditore il relativo ordine;

b)  siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il maxi ammortamento è determinato applicando al costo maggiorato del bene il coefficiente di ammortamento di cui al DM 31.12.88.

Per le imprese, come confermato dall’Agenzia nelle Circolari 26.5.2016, n. 23/E e 30.3.2017, n. 4/E, ai fini della maggiorazione il coefficiente è ridotto alla metà per il primo anno.

La maggiorazione spetta anche per i beni di costo unitario non superiore a € 516,46 con riguardo ai quali, recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti con la Risoluzione 24.11.2017, n. 145/E.

Per detti beni è possibile la deduzione integrale del relativo costo nell’esercizio di sostenimento ovvero la ripartizione in più esercizi tramite le quote di ammortamento.

1.  DeducibilitĂ  integrale: Per i beni di costo unitario non superiore a € 516,46, l’art. 102, comma 5, TUIR consente la deducibilitĂ  dell’intero costo del bene nell’esercizio in cui la spesa è sostenuta. Ciò è riconosciuto, secondo quanto precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 23/E, anche se, per effetto della maggiorazione del 40%, sia superato il limite di € 516,46;

2.  DeducibilitĂ  tramite ammortamento: Qualora il costo del bene venga ammortizzato, applicando i coefficienti di cui al citato DM 31.12.88, come precisato dall’Agenzia nella Risoluzione n. 145/E in esame la maggiorazione del 40% non può essere fruita integralmente nell’esercizio di sostenimento della spesa.

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