Obbligo di segnalazione dal modello Redditi 2018 per i dati relativi all’opzione sul box sui marchi. Lo prevede l’articolo 13, D.I. 28 novembre (in attesa di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale») che attua le modifiche all’agevolazione. Il decreto interviene introducendo nel D.M. del 2015 una clausola di salvaguardia (articolo 13, «Grandfathering») che conferma innanzitutto la validità delle opzioni sui marchi esercitate per i periodi d’imposta 2015 e 2016 (due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014). Viene quindi ribadita la validità delle istanze successive al 30 giugno 2016 (fino al 31 dicembre). L’articolo 13, D.M. conferma che l’opzione ha durata pari a 5 periodi d’imposta (e comunque non oltre il 30 giugno 2021) e non è rinnovabile.