Decorre dalla scadenza del diciottesimo mese successivo al rogito d’acquisto, e non dalla data della sua registrazione all’Agenzia delle entrate, il termine triennale concesso dalla legge all’Amministrazione finanziaria per contestare che l’acquirente di una “prima casa” abbia effettivamente stabilito la propria re-sidenza nel Comune ove è ubicato l’immobile oggetto di acquisto agevolato. Lo ha deciso la Cassazione con ordinanza n. 28860/2017, cassando una sentenza della CTR della Lombardia, la quale aveva invece ritenuto di individuare la decorrenza del termine nel giorno di registrazione dell’atto di acquisto nel cui ambito viene richiesta l’agevolazione “prima casa”.