La Cassazione ha confermato la natura prededucibile, nel fallimento che intervenga in seguito al concordato preventivo, del credito del professionista per i compensi derivanti dall’opera svolta nella precedente fase di accesso al concordato stesso (ordinanza n. 27694 del 21 novembre scorso). Si tratta di un consolidamento interpretativo prezioso, perlomeno per 2 ragioni: da un lato, la maggiore solidità della condizione del professionista creditore che ne scaturisce rende più praticabile lo svolgimento delle attività, complesse e intense, necessarie a trovare una soluzione alla crisi; dall’altro lato, è ragionevole ritenere che il radicamento interpretativo influirà sulla declinazione normativa dello stesso tema, attesa in applicazione della L. 155/2017 di delega al Governo per la riforma delle discipline di crisi e insolvenza, che è intervenuta su questo punto. L’ordinanza della Cassazione conferma l’interpretazione dell’articolo 111, comma 2, L.F. (R.D. 267/1942).