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Advisor tutelati nel concordato

Pubblicato il 11 dicembre 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Cassazione ha confermato la natura prededucibile, nel fallimento che intervenga in seguito al concordato preventivo, del credito del professionista per i compensi derivanti dall’opera svolta nella precedente fase di accesso al concordato stesso (ordinanza n. 27694 del 21 novembre scorso). Si tratta di un consolidamento interpretativo prezioso, perlomeno per 2 ragioni: da un lato, la maggiore solidità della condizione del professionista creditore che ne scaturisce rende più praticabile lo svolgimento delle attività, complesse e intense, necessarie a trovare una soluzione alla crisi; dall’altro lato, è ragionevole ritenere che il radicamento interpretativo influirà sulla declinazione normativa dello stesso tema, attesa in applicazione della L. 155/2017 di delega al Governo per la riforma delle discipline di crisi e insolvenza, che è intervenuta su questo punto. L’ordinanza della Cassazione conferma l’interpretazione dell’articolo 111, comma 2, L.F. (R.D. 267/1942).

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Scadenza del 30 settembre 2026
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

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Scadenza del 30 settembre 2026
Iva Corrispettivi ricariche veicoli elettrici

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi delle ricariche veicoli elettrici (che non prevedono l’identificazione del cliente) del mese di agosto.