Il contribuente, una volta che ha esposto nella dichiarazione Iva il credito di cui chiede il rimborso, non è tenuto ad alcun ulteriore adempimento ai fini del riconoscimento del proprio diritto, che si estingue solo con l’inutile decorso del termine di prescrizione decennale. La presentazione del modello VR non rileva in alcun modo ai fini della decadenza della richiesta di rimborso, costituendo solo presupposto per l’esigibilità del credito e, quindi, adempimento necessario per l’inizio del procedimento di esecuzione del rimborso. È quanto affermato dalla CTR della Puglia con la sentenza n. 2331/3/2017, che segna un nuovo punto a favore dei contribuenti su un tema ancora oggetto di numerose vertenze.