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Il Fisco estero prevale sulle presunzioni italiane

Pubblicato il 12 dicembre 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Le informazioni fornite dall’autorità fiscale straniera prevalgono sulle presunzioni del fisco italiano. L’intento elusivo deve essere provato in capo al contribuente accertato e non affermato in modo generico e con presunzioni riferibili a soggetti terzi, tanto più laddove, nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, l’autorità fiscale straniera abbia dichiarato il soggetto quale beneficiaria effettiva delle operazioni. Questo il principio che emerge dalla sentenza della CTP di Milano 6729/2017.

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Scadenza del 30 settembre 2026
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

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Scadenza del 30 settembre 2026
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

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Scadenza del 30 settembre 2026
Iva Corrispettivi ricariche veicoli elettrici

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi delle ricariche veicoli elettrici (che non prevedono l’identificazione del cliente) del mese di agosto.