I proventi derivanti da fatti, atti o attività illecite civili, penali o amministrative, se non sono stati già sottoposti a sequestro o confisca penale, vanno sempre tassati in quanto classificabili tra i redditi “legali” indicati dal Tuir con l’articolo 6. Non solo. Già dal 2006 con il D.L. 248, è stato definitivamente chiarito che i proventi illeciti non classificabili nelle categorie di reddito indicate dal Tuir devono, comunque, essere considerati “redditi diversi”, e sono soggetti sempre e comunque a tassazione. La sola deroga al prelievo del Fisco scatta quando il contribuente ha perso il possesso del patrimonio per via di un provvedimento di sequestro o confisca, sempreché l’esecuzione della misura ablatoria sia intervenuta nello stesso periodo d’imposta in cui è maturato il possesso delle somme. A ricordarlo è il Comando generale della Guardia di Finanza nel nuovo Manuale operativo contro l’evasione e le frodi fiscali licenziato la scorsa settimana e che entrerà in vigore dal prossimo 1° gennaio 2018 (www.gdf.gov.it).