Sanzioni fiscali riducibili fino alla metà in caso di ritardo nel versamento delle imposte e in generale in caso di sproporzione fra il dovuto e il tipo di violazione commessa. C'è di più: dopo il D.Lgs. 158/2015 non sono più necessarie le circostanze eccezionali. È quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 29998/2017, ha respinto il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate.