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Senza formazione il borsista è subordinato

Pubblicato il 03 gennaio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’inserimento in azienda delvincitore di una borsa di studio annuale, laddove al borsista non sia statoimpartito l’insegnamento previsto, può determinare il riconoscimento dellanatura dipendente del rapporto di lavoro. La Cassazione (ordinanza n. 30868 del22 dicembre 2017) ha ritenuto che, a prescindere dalla attivazione del vincoloattraverso una borsa di studio, deve essere riconosciuta la costituzione di untipico rapporto professionale di carattere subordinato in presenza dietero-direzione datoriale e di inserimento funzionale del borsistanell’organizzazione del lavoro aziendale.

La Suprema Corte richiama ilprincipio consolidato di legittimità secondo cui il rapporto di lavoro varicondotto nello schema della subordinazione, anche se la qualificazioneformale data al vincolo tra le parti è di natura diversa, ogni qual voltaricorrano gli indici sintomatici della collaborazione, continuità dellaprestazione, inserimento del lavoratore nella struttura aziendale e soggezioneal potere di direzione e controllo datoriale. La Cassazione ha concluso cheanche al rapporto che si attiva tra impresa e vincitore di una borsa di studio,ricorrendo gli indici che sono espressione sintomatica della subordinazione, vaapplicata la disciplina propria del contratto di lavoro dipendente.

Il caso all’esame della Supremacorte si riferiva all’inserimento con borsa di studio di un giovane presso unente pubblico economico che aveva richiesto l’accertamento della naturadipendente del rapporto per non avere ricevuto la formazione prescritta edessere stato, invece, sottoposto a una ordinaria prestazione sotto la direzionee il controllo dei responsabili dell’ente, nell’ambito di un rapportocontinuativo che presupponeva l’inserimento stabile nella organizzazioneaziendale.

Nei due gradi di merito ladomanda del borsista era stata accolta, con condanna alla regolarizzazionecontributiva e previdenziale e anche, per effetto del precedente allontanamentodel giovane dall’attività presso l’ente pubblico economico, alla suareintegrazione in servizio.

La Cassazione conferma l’esitodei giudizi di merito e applica i principi giurisprudenziali sui trattidistintivi del rapporto di lavoro subordinato al caso particolare del giovaneinserito in azienda in forza di una borsa di studio. La conclusione dellaSuprema Corte è che, ricorrendo gli elementi sintomatici della prestazione dilavoro subordinato, deve essere riconosciuta la natura dipendente anche delrapporto di lavoro attivato sul presupposto dell’aggiudicazione di una borsa distudio.

La pronuncia conferma che non cisono aree che si possano sottrarre al riconoscimento della subordinazione neppurein presenza di attivazioni finalizzate a un inserimento guidato di studenti nelmondo di lavoro, anche attraverso tirocini o borse di studio.

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