La rinuncia da parte dei soci ai lori crediti vantati nei confronti della società partecipata non costituisce sopravvenienza attiva se il valore fiscale del credito coincide con quello nominale. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015 (vale a dire dal 2016 per i contribuenti «solari»), l'articolo 13, comma 2, D.Lgs. 147/2015, ha significativamente modificato il regime fiscale delle rinunce ai crediti (finanziari, commerciali o da lavoro) da parte dei soci, intervenendo sia sul trattamento impositivo in capo alla società partecipata, sia in capo al socio finanziatore: per quanto riguarda il regime fiscale in capo alla società partecipata «la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale» (nuovo comma 4-bis, dell’articolo 88, Tuir); per quanto con-cerne, invece, la posizione tributaria del socio, l'articolo 13, D.Lgs. 147/2015 ha apportato significative modifiche agli articoli 94, comma 6 e 101, comma 7, Tuir, stabilendo che in capo al socio imprenditore che detiene le partecipazioni in regime di impresa l'ammontare della rinuncia si aggiunge al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione «nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia». Quanto riportato opera anche per i soci non imprenditori che non detengono le partecipazioni quali beni d'impresa (circolare n. 52/E/2004).