Iperammortamento in misura piena anche in caso di interconnessione successiva. È quanto si desume della circolare n. 4/E/2017, che ha chiarito le sorti dell’incentivo nei casi in cui l’interconnessione dei beni agevolabili (e, conseguentemente, il rilascio della perizia) avvenga in un esercizio successivo rispetto a quello di effettuazione dell’investimento. A differenza di quanto previsto in tema di super ammortamento, ove l’effettuazione dell’investimento nell’arco temporale previsto dalla norma è condizione sufficiente per fruire dell’incentivo, per l’iper ammortamento è previsto un ulteriore requisito, ovvero l’interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Inoltre, l’impresa deve acquisire una dichiarazione del legale rappresentante o, per i beni di costo superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche idonee ed è interconnesso al sistema aziendale.