Con nota prot. n. 1387 del 22 gennaio 2018, l’INAIL ha fornito le istruzioni relative all’autoliquidazione 2017/2018, evidenziando le novità.
La prima novità riguarda l’addizionale fondo vittime dell’amianto, che per il 2017 è dovuta in sede di regolazione ed è fissata:
- nella misura dell’1,29% sul premio dovuto con riferimento alle voci di tariffa di cui all’articolo 3, comma 3, del Decreto Interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30;
- nella misura dello 0,02% sul monte retributivo per le lavorazioni del settore navigazione relative alle categorie naviglio Trasporto Passeggeri e Concessionari di Bordo, Trasporto Merci Nazionale e Internazionale.
Per il triennio 2018-2010 non si applica a carico delle imprese l’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.
E’, inoltre, sospesa, dall’1 gennaio 2018, l’applicazione degli sgravi per la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari, per cui va pagato nella misura intera anche il premio 2017 che va regolato entro la scadenza del 16 febbraio del corrente anno.
La nota evidenzia, altresì, che è possibile unificare a febbraio l’autoliquidazione per tutti i soggetti assicuranti, per cui anche i soggetti assicuranti che hanno iniziato l’attività al termine del 2017 possono effettuare l’autoliquidazione del premio a febbraio 2018 sulla scorta delle basi di calcolo estratte a metà gennaio.