La Commissione tributaria di secondo grado di Trento, con sentenza n. 104/2/2017 depositata il 9 otto-bre scorso, interviene sulla nozione di «beneficiari individuati» rilevante ai fini della tassazione per tra-sparenza dei trust, e lo fa giungendo a conclusioni che stridono con la consolidata prassi delle Entrate. Secondo la CTR di Trento l’indicazione del beneficiario nell’atto di trust e la discrezionalità lasciata al trustee per quanto concerne il quantum debeatur e la periodicità dei versamenti sono elementi idonei a far scattare la trasparenza fiscale del trust. In particolare, un tale trust è al contempo opaco e trasparen-te in considerazione del comportamento concretamente tenuto dal trustee in ciascun periodo d’imposta: sulla parte accantonata il trust è fiscalmente opaco, mentre sulla parte assegnata al beneficiario il trust è fiscalmente trasparente. La differenza non è di poco conto, specie se si tratta di trust non residenti in Italia che non conseguono redditi prodotti in Italia in base agli articoli 23 e 151 e ss., Tuir.