In presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è legittimo e ragionevole il diniego di detrazione dell’Iva. Legittimare la detrazione, in luogo di una ben più logica concessione di un rimborso al soggetto passivo Iva, mal si concilia con la natura delle frodi che comportano l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Pertanto, in un’ottica cautelativa per le finanze pubbliche, apparirebbe logi-co negare il diritto alla detrazione, accompagnandolo in prima battuta con l’obbligo di versamento dell’Iva per il prestatore, facendo salvo il diritto di rimborso dell’imposta per quest’ultimo soggetto qua-lora effettivamente il committente non abbia potuto godere dell’illegittima detrazione. Lo precisa la sentenza n. 161 della CTR Lombardia depositata il 19 gennaio.