Concordato in continuità aziendale alla ricerca di esenzione per le plusvalenze. L’articolo 86, comma 5, Tuir prevede l’irrilevanza di plus e minusvalenze derivanti dalla cessione di beni ai creditori nelle procedure di concordato. La norma, scritta prima dell’introduzione delle procedure di risanamento, dovrebbe potersi estendere anche alle cessioni di beni non strategici previste dall'attuale articolo 186-bis, L.F. al fine di non gravare il risanamento della crisi con oneri fiscali immediati. La Cassazione con alcune sentenze (in particolare, la n. 5112/1996 e la n. 22168/2006) ha da tempo chiarito che è infondata la tesi secondo la quale la norma in questione riguarderebbe solo la “cessione dei beni ai creditori” e non potrebbe essere quindi invocata anche per le vendite dei beni effettuate dal liquidatore per ricavare i mezzi liquidi necessari per soddisfare i creditori. Chiarito (si veda anche la risoluzione n. 29/E/2004) che l'esenzione delle plusvalenze e l’indeducibilità delle minusvalenze riguardano in generale il trasferimento a terzi dei beni ceduti in esecuzione della proposta di concordato (concordato liquidatorio o con cessione di beni), resta invece irrisolto il dubbio se la norma, in qualche modo, possa estendersi a dismissioni straordinarie attuate nell'ambito di concordati con continuità aziendale o anche in accordi di ristrutturazione omologati.