La posizione di garanzia rivestita dall’amministratore di una società di capitali poi fallita non costituisce di per sé indice sintomatico della responsabilità per bancarotta fraudolenta. Secondo la Cassazione (sentenza n. 3623 depositata ieri) il principio di colpevolezza impone la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione, da parte dell’amministratore nella posizione di garanzia, di una regola cautelare, sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mi-rava a prevenire, sia della sussistenza del nesso causale tra condotta ascrivibile al garante ed evento dannoso.